PROROGATE LE SANATORIE FISCALI ED ESTENSIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

 

Il decreto Bollette ha concesso più tempo per i pagamenti 

 

Con il D.L. 51/2023 vi era stato lo spostamento della data di presentazione della definizione agevolata (rottamazione quater) da parte del contribuente che è slittata al 30 giugno 2023. Conseguentemente è stato differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Egenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

 

Il decreto Bollette, come modificato dalla legge di conversione n. 56/2023, consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (ma, si ritiene, anche a Comunità montane, Unioni di comuni e Consorzi tra gli enti locali) di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la disciplina della rottamazione quater delle cartelle.

 

Vi sono quindi alcuni interventi che vanno ad impattare sulle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 e vi sono poi una serie di conferme importanti.

 

Rottamazione quater estesa alla cartelle di Regioni, Province e Comuni

L’art. 17-bis del decreto Bollette ha esteso la possibilità di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la disciplina della rottamazione quater delle cartelle a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, lasciando a questi un ampio raggio d’azione. Infatti, gli Enti potranno definire, in piena autonomia, l’adesione (o meno alla rottamazione), le rate, la forma e le modalità di comunicazione degli importi da pagare dai contribuenti per la rottamazione. Termine entro cui potranno decidere di applicare la rottamazione è il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione).

In particolare gli Enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:

In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

 

Definizione irregolarità formali

Confermato lo slittamento dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 del termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata.

L’art. 1, co. 166-173 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 ottobre 2023).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Come è stato anche specificato nella circolare n. 2/E/2023, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Rientrano nella definizione le violazioni formali che, sostanzialmente, sono per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Poiché nella circolare n. 2/E/2023 è stato riportato un elenco abbastanza esaustivo delle violazioni sanabili, il provvedimento si limita a ricordare che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Sono escluse dal perimetro applicativo della definizione agevolata:

a) le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;

b) le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);

c) le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;

d) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

Non è possibile fruire della sanatoria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW del modello Redditi) che per le violazioni in materia di IVIE e di IVAFE.

 

Ravvedimento speciale e definizione atti di accertamento

Lo slittamento delle scadenze coinvolge anche il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. La scadenza del versamento e degli adempimenti collegati in questo caso passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima devono essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

L’art. 1, co. 174-178 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili.

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30.09.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1° rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 30.09.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 30.09.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

Definizione agevolata liti pendenti

Tra le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 vi è anche la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia:

- 90% del valore della lite, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;

- 40% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;

- 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Il decreto Bollette è intervenuto sui termini relativi ai versamenti degli importi relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevedendo uno “slittamento” in avanti: si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per il pagamento della somma dovuta o della prima rata.

In caso di pagamento rateale, le prime tre rate del 2023 devono essere corrisposte: entro il 30 settembre; entro il 31 ottobre; entro il 20 dicembre.

Quanto alle rate successive, il calendario “rateale” prosegue come segue: entro il 31 marzo; entro il 30 giugno; entro il 30 settembre; entro il 20 dicembre di ciascun anno.

In fase di conversione del decreto Bollette, sono stati approvati vari emendamenti, tra cui l’estensione a 51 rate mensili per il versamento dell’importo dovuto. Infatti, il contribuente, versate le prime tre rate 2023, può corrispondere il residuo dovuto in massimo 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

 

 

06/06/2023

 

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